Emissioni inquinanti degli impianti di gassificazione Fenergia

 

Come noto qualunque processo di combustione produce delle emissioni inquinati, o se non altro della CO2 che ha un effetto sul riscaldamento globale.

Nel caso si utilizzino fonti rinnovabili altrimenti non valorizzate, come i sottoprodotti agricoli, l’effetto della CO2 emessa viene in toto o in parte bilanciato dal fatto che questa era stata sequestrata delle piante da cui è stata ricavata la biomassa.

Per quanto riguarda invece il trattamento di rifiuti plastici, dal punto di vista normativo/teorico questi ultimi non vengono considerarti rinnovabili in quanto prodotti da derivati petroliferi; tuttavia dal punto di vista pratico il loro utilizzo per la produzione di energia comporta un effettivo risparmio di fonti fossili, evitando lo spreco di contenuto energetico che si avrebbe con lo smaltimento in discarica.

In linea generale il vantaggio della gassificazione rispetto alla combustione diretta è che il gas viene ripulito prima di essere bruciato. Al momento della combustione quindi il gas non contiene più, se non in minima parte, i precursori necessari per la formazione di molti inquinanti. Gli aspetti chimici della formazione degli inquinanti vengono illustrati nelle pagine corrispondenti all’inquinante specifico.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi, gli impianti devono sottostare ai limiti previsti dal DM 152-2006 allegato 1 parte 5a parte III paragrafo 1.3 lettera a, oppure a limiti più restrittivi qualora i regolamenti locali li prevedano.

Gli inquinanti prodotti dal trattamento termico in linea generale sono:

Per quanto riguarda i limiti imposti al camino motori, questi sono pari a:

  • Motori a combustione interna (comb. gassoso) tenore O2 5%
  • COT 150 mg/m3
  • CO 800 mg/m3
  • NO2 500 mg/m3
  • HCl 10 mg/m3

Gli impianti di gassifcazione proposti, per quanto rigarda PCDD/PCDF e metalli pesanti, risultano notevolmente sotto le soglie di emissioni minime previste dal DM 152-2006 allegato 1 alla parte 5a parte II paragrafo 1.2 e 2; allo stesso modo le emissioni di polveri sono notevolmente inferiori a quanto riportato nell allegato 1 alla parte 5a parte II paragrafo 5.

In generale la tecnologia adottata è in grado di rispettare anche limiti più restrittivi di quelli previsti dal DM 152-2006.

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